In riferimento all’esclusione dal calcolo dell’ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato indicati nell’articolo 3 del testo unico in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, siamo ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello schema di decreto che apporterà le modifiche al D.P.C.M. 159/2013, compresa l’applicazione della prevista franchigia.
Sulla base di specifiche recenti indicazioni ricevute dalla Consulta nazionale CAF si precisa che, successivamente alla pubblicazione del decreto, l’INPS procederà ad aggiornare il solo algoritmo di calcolo per l’applicazione della franchigia senza apportare modifiche alle istruzioni operative o ai modelli DSU.
Da ciò ne consegue che le modalità di comportamento nel dichiarare il patrimonio mobiliare rimangono inalterate in quanto sarà direttamente l’INPS, quando previsto e necessario, ad applicare in automatico la franchigia nel conteggio dell’indicatore ISEE senza che il titolare della DSU la debba dichiarare/comunicare.
Le nuove disposizioni verranno comunicate e pubblicizzate da parte dell’INPS tramite apposito messaggio istituzionale, così da fornire indicazioni chiare e puntuali agli operatori del territorio e agli utenti interessati.