Nei casi di gravidanza a rischio. Equiparate le tutele con le lavoratrici dipendenti e quelle iscritte alla gestione separata dell’Inps. Lo prevede un passaggio del decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2019/1158.
Anche le lavoratrici autonome avranno presto diritto al riconoscimento del trattamento di maternità (a carico dell’INPS o dell’ente di diritto privato) ai due mesi antecedenti la data del parto nei casi di gravidanza a rischio. Lo prevede un passaggio del decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2019/1158 in corso di esame in Parlamento.
Il provvedimento, tra l’altro, prevede l’inserimento di un nuovo comma, il 2-ter, all’interno dell’articolo 68 del testo unico (Dlgs n. 151/2001), in base al quale si estende alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone, mezzadre ed imprenditrici agricole professionali, le artigiane, le esercenti attività commerciali, nonché le libere professioniste iscritte ad una forma obbligatoria di previdenza gestita da un ente di diritto privato, il diritto all’indennità di maternità per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio.
AI momento, infatti, la facoltà in parola è prevista soltanto per le lavoratrici subordinate, per quelle iscritte alla Gestione separata e per le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne. Ciò in un’ottica di ampliamento delle tutele di maternità e nel rispetto del principio di uguaglianza tra lavoratori dipendenti ed autonomi che il legislatore intende perseguire.
Secondo la relazione illustrativa del provvedimento consegnata dal Governo il beneficio si rivolgerà a circa il 10% delle platee fruitrici del congedo di paternità/maternità nelle tre gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), cioè circa 1.600 lavoratrici per un costo annuo dai 9,6 milioni di euro iniziali agli 11 milioni di euro a regime (dal 2031).