Aggiornato dall’Inps l’applicativo per inoltrare la domanda di estensione di tre mesi dell’indennità di maternità per le lavoratrici autonome con redditi inferiori a 8.145€ annui.
Le lavoratrici autonome possono da ieri inoltrare all’Inps la domanda per fruire del prolungamento dell’indennità di maternità riconosciuto dalla legge n. 234/2021. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1605/2022 in cui spiega che è stato aggiornato l’applicativo per la presentazione telematica della domanda per aderire alla novella legislativa già illustrata dall’Inps ad inizio anno (Circolare Inps 01/2022).
Come noto dal 1° gennaio 2022 la legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha riconosciuto tre mesi aggiuntivi di indennità di maternità (rispetto ai cinque mesi ordinari) a favore:
- delle lavoratrici, autonome nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritte in via esclusiva alla gestione separata INPS;
- delle iscritte alle gestioni autonome INPS (commercianti, artigiane, coltivatrici dirette, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne);
- le libere professioniste iscritte alle casse o agli enti di previdenza riconosciuti dalla legge di cui all’Allegato D del Dlgs n. 151/2021, competenti alla corresponsione dell’indennità.
Il prolungamento è ammesso a condizione che le interessate abbiano percepito un reddito inferiore a 8.145€ nell’anno precedente al periodo di maternità, importo da rivalutare annualmente. In ossequio alle ordinarie regole che governano l’indennità di maternità il prolungamento può spettare anche al padre nel caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono da parte della stessa, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. In caso di adozione o affidamento spetta al padre anche in alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.
Domande al via
La domanda, spiega l’Inps, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web dell’Istituto, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per richiedere l’estensione della tutela della maternità e della paternità di ulteriori 3 mesi è necessario spuntare con “SI” la nuova dichiarazione «Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell’ art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all’indice Istat)» inserita nella pagina “Dati domanda”.
La domanda potrà riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma l’estensione della tutela per maternità e paternità di ulteriori 3 mesi è possibile solo se il periodo di “ordinario” di maternità è a cavallo o successivo al 01.01.2022 (data di entrata in vigore della legge n. 234/2021).