Invalidi Civili, La trasformazione in AS sostitutivo avviene anche se non è stato pagato neanche un rateo di invalidità

All’invalido non può essere negata la trasformazione in assegno sociale nel caso in cui all’età per la vecchiaia abbia perfezionato tutti i requisiti costitutivi e presentato la domanda amministrativa.

Come noto uno dei requisiti per il conseguimento dell’assegno sociale sostitutivo è che il soggetto risulti titolare di una prestazione di invalidità civile (es. assegno mensile o pensione di inabilità) all’età di 65 anni. Il predetto requisito anagrafico, nel corso di questi ultimi anni, è stato rivisto al rialzo a causa della Legge Fornero che ha innalzato l’età pensionabile. Pertanto dal 2012 si è passati a 66 anni, dal 2013 a 66 anni e 3 mesi, dal 2016 a 66 anni e 7 mesi, e dal 2019 si è giunti a 67 anni.

La trasformazione opera d’ufficio da parte dell’Inps senza, pertanto, che l’invalido debba produrre alcuna istanza particolare. Ma cosa accade se l’invalido fa domanda volta alla concessione dell’invalidità civile pochi giorni prima del raggiungimento dell’età limite sopra prevista? In questo caso, anche se l’interessato soddisfa tutti i requisiti per la concessione dell’invalidità civile, si pone il problema se gli possa essere riconosciuto il diritto all’assegno sciale sostitutivo. 

Si pensi, ad esempio, a Clara, una casalinga che a causa di uno stato morboso ha proposto istanza amministrativa volta all’accertamento dell’invalidità civile solo il 12 aprile 2020, quattro giorni prima del compimento dei 67 anni. Posto che le prestazioni di invalidità civile decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento di tutti i requisiti amministrativi, l’Inps le ha negato il diritto alla corresponsione dell’AS sostitutivo. Secondo l’orientamento dell’Istituto, infatti, la Clara al 1° maggio 2020 avrebbe avuto un’età superiore al limite dei 67 anni (seppur di pochi giorni) e, pertanto, non avrebbe potuto godere della trasformazione della prestazione di InvCiv. Il ragionamento dell’Istituto è che la signora non risultava titolare della prestazione di invalidità allo scoccare dei 67 anni a nulla rilevando il fatto che, per questioni contabili e dunque non imputabili all’interessata, la prestazione poteva trovare decorrenza solo il primo giorno del mese successivo dalla presentazione della domanda amministrativa, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti.

Fortunatamente la giurisprudenza di legittimità ha sconfessato questa tesi. La Corte di Cassazione ha sancito più volte (cfr. ex multis Cass. 7043/09; Cass. 567/11; Cass. 26050/2013) il principio secondo il quale, “ove gli elementi costitutivi del diritto alla pensione di inabilità civile siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data (come nell’ipotesi in esame), la sostituzione della pensione di inabilità civile con la pensione sociale opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno (ora 67 anni), anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo della pensione di inabilità civile e si debba corrispondere direttamente la pensione (ora assegno) sociale”.

In base a questo orientamento, pertanto, se gli elementi costitutivi del diritto sono maturati prima dell’età limite (67 anni nel caso di specie) e ciò che deve ancora scattare è la mera decorrenza del trattamento economico, differita dalla legge al primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, la trasformazione della pensione di invalidità civile può comunque avvenire. Nel caso di specie, pertanto, la signora Clara ha potuto formulare istanza di riesame riuscendo così ad ottenere l’assegno sociale sostitutivo.


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