I chiarimenti in un documento dell’INPS. Però se nel nucleo familiare non sono presenti figli di età inferiore a 21 anni si può fare domanda per trattamenti di famiglia per soggetti diversi dai figli (es. coniuge).
Addio ai trattamenti di famiglia se nel nucleo familiare c’è un figlio minore. Idem se c’è un figlio maggiorenne sino a 21 anni (o disabile senza limiti di età) che abbia diritto all’assegno unico.
Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 34/2022 in cui spiega che dal 1° marzo 2022, per effetto della riforma contenuta nel d.lgs. n. 230/2021, i trattamenti di famiglia (ANF e AF) cesseranno di essere corrisposti per tutti i componenti del nucleo in tutti i casi in cui si abbia diritto l’assegno unico. Però se l’assegno unico non spetta (ad esempio perché il figlio raggiunge il 21° anno di età) si potrà presentare domanda di ANF o AF per il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti.
Stop all’assegno per il nucleo familiare
Come noto una delle direttrici della riforma dell’assegno unico è l’assorbimento dei trattamenti di famiglia. Siccome i due benefici non possono coesistere, spiega l’INPS, dal 1° marzo 2022 cesseranno di essere corrisposte tutte le quote di ANF ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio con età inferiore a 21 anni, ovvero un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, che abbia diritto alla fruizione dell’assegno unico.
Gli ANF potranno continuare ad essere riconosciuti solo nelle seguenti ipotesi:
- nuclei familiari composti esclusivamente dai coniugi con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- nuclei familiari composti esclusivamente da fratelli, sorelle e nipoti che siano, alternativamente minorenni o maggiorenni riconosciuti inabili a svolgere qualsiasi lavoro purché non coniugati, orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a percepire la pensione superstiti;
- nucleo familiare composto esclusivamente dal coniuge superstite titolare di pensione ai superstiti nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Se ci sono figli
Come detto dal 1° marzo 2022 gli ANF non possono essere riconosciuti a nessun componente del nucleo familiare ove in questo siano presenti figli o si tratti di nuclei orfanili (cioè composti solo da figli minori o maggiorenni inabili senza genitori).
Tuttavia siccome al compimento del 21° anno di età (18° anno se non sussistono le condizioni per la fruizione dell’assegno unico per i maggiorenni) viene meno il diritto all’AUUF l’Inps spiega che si può presentare la domanda per la fruizione degli ANF per soggetti diversi dai figli, cioè per il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle condizioni previste dalla legge. In altri termini i trattamenti di famiglia non sono aboliti tout court ma possono essere corrisposti a soggetti diversi dai figli ove non si può fruire dell’assegno unico.
Nipoti a carico dell’ascendente
Viene meno anche la possibilità di chiedere l’ANF per i nipoti “a carico dell’ascendente” riconosciuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999. Infatti, con l’istituzione dell’Assegno unico i genitori dei minori finora “a carico dell’ascendente” avranno diritto a presentare domanda di Assegno unico per tali figli minori a carico e inseriti nel proprio nucleo familiare.
Assegni familiari
Le medesime considerazioni valgono per gli assegni familiari (AF) cioè per i coltivatori diretti e mezzadri e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e mezzadri).