Dal 1° marzo 2022 entrerà in vigore la Riforma dell’Assegno Unico per i figli a carico. Ne potranno fare richiesta anche i cittadini extracomunitari titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata superiore a sei mesi.
L’assegno unico e universale ha il compito di raggiungere, fondamentalmente tre obiettivi: favorire la natalità, sostenere la genitorialità e favorire l’occupazione femminile. Il nome “assegno unico e universale” nasce da un principio universalistico, che considera gli aiuti a tutti i nuclei familiari dove ci sono figli. L’importo dell’assegno dovrà essere modulato sulla base della situazione economica della famiglia, attraverso il valore ISEE del nucleo familiare e dei figli a carico fiscalmente.
Assegno unico e universale e accorpamento delle agevolazioni
È chiamato “assegno unico” perché può essere concesso anche agli inattivi e disoccupati senza distinzione tra lavoratori dipendenti, pensionati o autonomi. Al suo interno sono assorbiti tutti gli incentivi, le detrazioni fiscali, gli assegni, gli sgravi e i bonus per le famiglie con figli. Queste misure resteranno attive fino all’entrata in vigore dell’assegno unico universale, quindi, fino al 28 febbraio 2022.
In particolare la riforma abroga:
- dal 1° marzo 2022 le detrazioni fiscali contemplate nel Testo Unico delle imposte sui redditi per figli a carico (decreto del Presidente della repubblica n. 917/1986);
- dal 1° gennaio 2022 l’assegno di natalità di 800 euro l’anno;
- dal 1° marzo 2022 l’assegno familiare erogato dai comuni di cui all’art. 65 della legge n. 448 del 1998, è abrogato. Per l’anno 2022 il beneficio spetta esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio;
- dal 1° marzo 2022 e limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili (nuclei familiari composti solo da minori), gli assegni ai nuclei familiari (ANF) di cui all’art. 2 del decreto legge n. 69 del 1988 e di cui all’art. 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con D.P.R. n. 797 del 1955.
- dal 1° gennaio 2022 non viene, inoltre, rinnovato il cd. bonus bebè in scadenza il 31 dicembre 2021.
Da segnalare che la Riforma non abroga il cd. buono nido (continua a poter essere erogato nel 2022) né l’assegno di maternità di base erogato dai comuni di cui all’articolo 74 del dlgs n. 151/2001. Inoltre con riguardo alle detrazioni per i figli a carico resta in vigore quella base (pari a 950€ annui) per i figli di età pari o superiore a 21 anni non aventi diritto all’assegno unico.
Assegno unico universale: Beneficiari
A partire dal 1° marzo 2022 l’assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne fiscalmente a carico e per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
Per i figli maggiorenni a carico fino al compimento del 21° anno se presentano le seguenti condizioni:
- requentino un corso di laurea o un corso di formazione professionale o scolastica;
- svolgano un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo annuo lordo di 8.000 euro;
- siano iscritti come disoccupati e in cerca di lavoro presso il servizi pubblici per l’impiego;
- svolgano il servizio civile universale.
Per i figli con disabilità a carico, non sono previsti limiti di età.
Si ricorda che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).
L’assegno spetta in parti uguali a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (salvo nell’ipotesi di affidamento esclusivo, nomina di tutore e presentazione della domanda da parte dei figli maggiorenni).
Assegno unico: Requisiti soggettivi
Il richiedente l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata superiore a sei mesi;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
BENEFICIARI
Per il figlio minorenne fiscalmente a carico e per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
per i figli maggiorenni a carico fino al compimento del 21 anni in possesso delle seguenti condizioni:
- frequentino un corso di laurea o un corso di formazione professionale o scolastica;
- svolgano un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo annuo lordo di 8.0000,00 euro;
- siano iscritti come disoccupati e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolgano il servizio civile universale.
Per i figli con disabilità a carico non sono previsti limiti di età.
REQUISITI SOGGETTIVI DEL RICHIEDENTE
Il Beneficiario al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio deve risultare in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.