Formazione sicurezza sul lavoro

4 Ott    Articoli

Scopri le novità del nuovo accordo Stato-regioni, CCNL edilizia 2022 e patente a crediti

La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è obbligatoria per ogni tipo di azienda che comprenda almeno un lavoratore come previsto dal D.Lgs. 81/08.

Il datore di lavoro deve provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori. Inoltre, deve attestare l’avvenuta formazione dei lavoratori altrimenti rischia di incorrere in sanzioni amministrative o penali.

La bozza del nuovo accordo Stato-regioni, il CCNL edilizia 2022 e il D.L. 19/2024 introducono importanti novità, come nuove disposizioni sui corsi di formazione, la riduzione della periodicità di aggiornamento da 5 a 3 anni per chi opera nel settore edile, l’obbligo di formazione per ottenere la patente a crediti.

L’informazione e la formazione dei lavoratori sono un obbligo

Il testo unico sicurezza (D.Lgs. 81/08) stabilisce una serie di doveri vincolanti per i datori di lavoro riguardo alla tutela della salute e sicurezza nei contesti lavorativi.

Tra questi obblighi, il datore di lavoro è tenuto a fornire un’adeguata informazione e formazione ai lavoratori, un obbligo sancito dagli articoli 36 e 37 di detto decreto legislativo.

Informazione obbligatoria (D.Lgs. 81/08, art.36)

L’art. 36 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire che ogni lavoratore riceva un’adeguata informazione su diversi aspetti legati alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, da informazioni generali a informazioni più specifiche.

Tra le informazioni generali:

  • rischi legati alla salute e sicurezza connessi alle attività dell’impresa;
  • procedure riguardanti il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • nominativi dei lavoratori incaricati di applicare specifiche misure;
  • nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, oltre al medico competente.

Entrando nello specifico, deve informare su:

  • rischi specifici correlati all’attività svolta dal lavoratore;
  • normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia;
  • pericoli legati all’uso di sostanze pericolose, basati sulle schede di sicurezza conformi alle normative vigenti;
  • misure e attività di protezione e prevenzione adottate.

È essenziale che il contenuto dell’informazione sia facilmente comprensibile per tutti i lavoratori e che consenta loro di acquisire le conoscenze necessarie. Nel caso di lavoratori immigrati, l’erogazione delle informazioni richiede una verifica preliminare della comprensione della lingua utilizzata durante il processo informativo.

Formazione obbligatoria (D.Lgs. 81/08, art. 37)

L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro è responsabile di garantire che ogni lavoratore riceva una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’articolo sancisce che, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori è obbligatoria su:

  • concetti fondamentali: rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
  • rischi specifici correlati alle mansioni e le relative misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La Conferenza permanente deve provvedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del decreto per garantire la definizione della formazione obbligatoria, delle modalità di verifica finale di apprendimento, delle verifiche di efficacia della formazione e del monitoraggio dell’applicazione degli accordi.

La formazione e l’eventuale addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, e dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose.

Pertanto, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro senza oneri economici per i lavoratori e il contenuto deve essere facilmente comprensibile e adattato alle lingue dei lavoratori, compresi gli immigrati.

Le competenze acquisite durante la formazione devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino. Il contenuto del libretto è considerato per la programmazione e verificato dagli organi di vigilanza. In caso di sovrapposizione di contenuti formativi, è riconosciuto un credito formativo, e le modalità di riconoscimento sono stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Chi ha l’obbligo di formare e informare i lavoratori

Come abbiamo visto, il datore di lavoro ha l’obbligo di formare e informare i lavoratori e i lavoratori hanno l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione sicurezza sul lavoro disposti dal datore.

Tale formazione è condotta da una persona esperta sul luogo di lavoro, comprendendo prove pratiche ed esercitazioni applicate.

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione con aggiornamenti periodici. Queste figure hanno la possibilità di formarsi presso organismi paritetici, scuole edili o associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto a una formazione specifica, definita dalla contrattazione collettiva nazionale, che copre vari aspetti, dalla legislazione agli aspetti tecnici e di comunicazione.

Anche gli incaricati di attività specifiche, come prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso, sono soggetti a formazione specifica e aggiornamenti periodici.

Formazione obbligatoria sicurezza: i corsi di sicurezza sul lavoro

La formazione sicurezza sul lavoro è un requisito da rispettare mediante degli specifici corsi di sicurezza sul lavoro.

Ogni corso, in base all’Accordo Stato Regioni del 2011, deve avere:

  • un soggetto organizzatore;
  • un responsabile del progetto formativo;
  • uno o più docenti;
  • un massimo di 35 discenti.

Il corso si svolge per il numero di ore previste dalla normativa e affronta in modo esaustivo tutti gli argomenti stabiliti, considerando le differenze di genere, età, provenienza e lingua per garantire a ciascun discente lo stesso livello di comprensione. Ogni partecipante deve frequentare almeno il 90% delle ore e, una volta completato, può sostenere un test di valutazione finale per verificare l’effettiva acquisizione delle nozioni. Il superamento garantisce l’ottenimento dell’Attestato di certificazione.

La normativa prevede che il corso sia svolto entro 60 giorni dall’assunzione durante l’orario lavorativo e non comporti oneri per i lavoratori; è, infatti, il datore di lavoro a coprire i costi dei corsi di sicurezza.

Il corso può essere condotto in aula o in modalità e-learning, quando possibile, per migliorare la conciliazione tra le esigenze professionali e personali di discenti e docenti.

Nuovo accordo Stato-regioni per la formazione in ambito sicurezza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha presentato nel giugno 2024 la bozza del nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.

Come stabilito dall’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08, il nuovo Accordo avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 giugno 2022 per riorganizzare e aggiornare gli accordi già esistenti in materia di formazione sulla sicurezza. L’obiettivo è definire:

  • la durata, i contenuti minimi e le modalità dei corsi obbligatori a carico del datore di lavoro;
  • le modalità di verifica finale per i partecipanti a percorsi formativi e di aggiornamento;
  • il monitoraggio e il controllo delle attività formative e della corretta applicazione della normativa, sia per i soggetti erogatori che per i destinatari della formazione.

Il nuovo Accordo si propone di accorpare e modificare i vari Accordi attuativi esistenti, creando un “Accordo Quadro” che sostituirà quelli precedenti:

  • accordo del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori;
  • accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione del datore di lavoro che svolge direttamente le funzioni di prevenzione e protezione;
  • accordo del 22 febbraio 2012 relativo all’uso di macchine e attrezzature;
  • accordo del 07 luglio 2016 per la formazione di responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione.

La bozza definitiva del nuovo accordo è ora in attesa di approvazione finale. Una volta pubblicato, entrerà in vigore immediatamente o entro dodici mesi dalla pubblicazione.

Novità principali sulla formazione e sui corsi

La formazione generale rimane di 4 ore, mentre quella specifica varia a seconda della categoria.

Il nuovo Accordo introduce diversi cambiamenti per i percorsi formativi di varie figure:

  • datori di lavoro: il corso durerà almeno 16 ore e dovrà essere completato entro due anni dalla pubblicazione dell’Accordo in Gazzetta. È previsto anche un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore. L’aggiornamento avrà cadenza quinquennale con una durata minima di 6 ore;
  • preposti: la durata del corso aumenta da 8 a 12 ore e non sarà più possibile utilizzare l’e-learning (né per la formazione iniziale né per l’aggiornamento). L’aggiornamento sarà biennale con una durata minima di 6 ore;
  • dirigenti: la durata del corso si riduce da 16 a 12 ore, con un modulo integrativo “cantieri” di 6 ore (riservato ai dirigenti delle imprese che operano in cantieri temporanei e mobili). L’aggiornamento rimane quinquennale con durata minima di 6 ore.

Inoltre, vengono introdotti corsi specifici per attrezzature prima non normate, come:

  • macchina agricola raccoglifrutta: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
  • caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
  • carroponte: 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per il carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per il comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore complessive per entrambe le tipologie.

Per lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, il corso sarà articolato in un modulo giuridico-tecnico di 4 ore e un modulo pratico di 8 ore, per un totale di 12 ore.

Chi deve formarsi sulla sicurezza?

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, i soggetti obbligati a frequentare i corsi di formazione sono tutti coloro che devono contribuire alla sicurezza, vale a dire:

  • lavoratori e soggetti equiparati secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/08;
  • rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o RLS;
  • responsabile del servizio di prevenzione e protezione o RSPP;
  • datore di lavoro che svolge le funzioni di RSPP ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08;
  • dirigente per la sicurezza sul lavoro;
  • preposto per la sicurezza sul lavoro;
  • addetti alla gestione delle emergenze (antincendio e primo soccorso);
  • coordinatori per la sicurezza nei cantieri: coordinatore di sicurezza in fase di progettazione e coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione.

Formazione sicurezza per i lavoratori

La durata dei corsi di sicurezza per i lavoratori varia in base al livello di rischio, definito dal codice ATECO dell’azienda:

  • 8 ore per rischio basso;
  • 12 ore per rischio medio;
  • 16 ore per rischio alto.

L’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni.

Formazione sicurezza per RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) rappresenta un ruolo ricoperto da un lavoratore, il quale, una volta eletto, ha diritto a una formazione della durata di 32 ore.

Per chi svolge questa funzione, l’aggiornamento è previsto ogni anno.

Formazione sicurezza per RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura obbligatoriamente presente in tutte le aziende.

Questo ruolo può essere svolto dal datore di lavoro, da un consulente esterno o da un lavoratore.

Quando il datore di lavoro svolge questa funzione, deve partecipare a un corso con durata variabile a seconda del rischio definito dal codice ATECO dell’azienda:

  • rischio basso: 16 ore;
  • rischio medio: 32 ore;
  • rischio alto: 48 ore.

Un aggiornamento periodico è obbligatorio ogni 5 anni.

Il lavoratore può svolgere questa funzione a patto che possieda i requisiti richiesti per il consulente attraverso un corso suddiviso in tre moduli di durata variabile, in base al macro-settore produttivo.

Formazione sicurezza per gli addetti alle emergenze: addetto antincendio e al primo soccorso

Gli addetti alle emergenze ricoprono un ruolo fondamentale per la sicurezza di ogni azienda: ogni impresa deve avere almeno un addetto all’antincendio e uno al primo soccorso.

In aziende con fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può svolgere questi ruoli, a condizione di essere presente nei luoghi di lavoro.

Gli addetti alle emergenze devono seguire corsi dedicati:

  • la formazione degli addetti all’antincendio ha una durata variabile in base al rischio indicato nel DVR; per addetti di imprese a rischio basso, medio o alto, i corsi durano rispettivamente 4 ore, 8 ore o 12 ore e per i corsi antincendio a rischio medio e alto, è prevista una parte pratica, l’aggiornamento periodico è obbligatorio;
  • per gli addetti al primo soccorso, la durata, gli argomenti e le modalità dei corsi sono dettagliati nel D.M. 388/2003.

A questi corsi di sicurezza si aggiungono quelli previsti da altre leggi, norme o accordi, come ad esempio i corsi per l’uso di attrezzature speciali che richiedono specifica abilitazione e corsi di addestramento, come quello per l’uso corretto e pratico dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Il datore di lavoro è tenuto a valutare l’opportunità di ampliare il percorso formativo e gli argomenti trattati in base alla valutazione dei rischi connessi alle attività svolte dai lavoratori dell’azienda.

Le novità del CCNL 2022 sulla formazione in edilizia

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore edilizia, firmato il 3 marzo 2022, ha introdotto importanti aggiornamenti per la formazione dei lavoratori, in particolare sulla sicurezza nei cantieri.

Una delle novità più rilevanti riguarda la periodicità di aggiornamento della formazione sulla sicurezza, che ora deve essere effettuato ogni 3 anni anziché ogni 5, come stabilito in precedenza dal D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Questo aggiornamento ha una durata di 6 ore e si applica a tutti i lavoratori, inclusi gli impiegati tecnici che accedono per la prima volta ai cantieri.

Questa disposizione si applica dal successivo aggiornamento rispetto a quello in scadenza al momento dell’entrata in vigore del nuovo CCNL. Resta, tuttavia, invariata la periodicità di 5 anni per dirigenti e preposti.

Inoltre, viene confermata la formazione obbligatoria di 16 ore, estesa anche agli impiegati tecnici che si recano per la prima volta in cantiere, organizzata gratuitamente dalle Scuole edili o dagli Enti unificati territoriali.

È importante sottolineare che il nuovo CCNL non sostituisce le disposizioni del Testo Unico sulla Sicurezza o l’Accordo Stato-Regioni del 2011. Di conseguenza, il datore di lavoro non è soggetto a sanzioni per il mancato rispetto della periodicità triennale prevista dal CCNL se segue il quinquennio del D.Lgs. 81/2008.

Tuttavia, non conformarsi alle norme del contratto collettivo può comportare sanzioni amministrative secondo l’art. 509 del Codice Penale. Inoltre, in caso di controversie con i lavoratori, questi ultimi potrebbero appellarsi al mancato rispetto del CCNL, con possibili ripercussioni legali.

Patente a crediti: obbligo formativo tra i requisiti

Il D.L. 19/2024 ha modificato l’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 introducendo un sistema di patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con effetto a partire dal 1° ottobre 2024. L’obiettivo è migliorare la sicurezza sul lavoro e contrastare il lavoro sommerso.

Tra i requisiti fondamentali per il rilascio della patente a crediti rientra l’obbligo formativo: datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi devono infatti adempiere agli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) per poter ottenere la patente. Inoltre, la mancata formazione comporta la decurtazione dei crediti, come indicato nella tabella delle sanzioni riportata nell’Allegato I-bis dello stesso decreto.

Oltre a prevedere la formazione obbligatoria, il sistema consente altresì di accumulare crediti aggiuntivi investendo in ulteriori iniziative formative, con un’attenzione particolare alla formazione dei dipendenti stranieri e all’adozione di tecnologie avanzate.

Formazione sicurezza sul lavoro: sentenze di riferimento

Di seguito, si riportano una serie di sentenze che chiariscono e precisano aspetti fondamentali sulla formazione sicurezza dei lavoratori.

La mancata formazione dell’operaio infortunato costituisce responsabilità per il datore di lavoro

La sentenza n. 23947/2020 della Corte di Cassazione sottolinea il ruolo cruciale della formazione dei lavoratori nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e specifica come la mancata formazione dell’operaio infortunato costituisce responsabilità per il datore di lavoro.

La sentenza n. 23947/2020 della Corte di Cassazione ribadisce l’importanza cruciale della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, sottolineando che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro.

Il caso in questione riguarda un incidente durante i lavori di manutenzione di uno stabilimento balneare, in cui un operaio è stato investito da un muletto.

La Cassazione conferma che il datore di lavoro deve fornire una formazione sufficiente ed adeguata, eliminando le fonti di pericolo. La difesa del datore di lavoro, basata sull’iniziativa autonoma degli operai e sull’abnormità del comportamento dell’operaio infortunato, viene respinta.

La Corte afferma che la mancanza di formazione antinfortunistica è una responsabilità del datore di lavoro, escludendo il comportamento anomalo degli operai.

La sentenza sottolinea che solo con la formazione adeguata, un comportamento sconsiderato sarebbe stato consapevole, evidenziando l’importanza di una preparazione specifica per prevenire infortuni sul lavoro.


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