Tutte le imprese che non hanno ancora comunicato la propria PEC o che la PEC risulti non valida o scaduta, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro Imprese territorialmente competente.
L’art. 37 del “DL Semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120), recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, prevede sanzioni onerose per le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale e comporterà l’attribuzione d’ufficio di un nuovo domicilio digitale.
La legge prevede:“l’ufficio del Registro delle Imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il Cassetto Digitale dell’Imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio, ai sensi dell’art.8 comma 6 della legge 580/93.”
Le imprese inadempienti, pertanto, saranno soggette a:
- applicazioni di sanzioni: il pagamento per le società sarà di 412 euro e per le imprese individuali di 60 euro;
- attribuzione d’ufficio di un domicilio digitale, così composto codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it che sarà attivo solo per la ricezione e sarà accessibile dal Rappresentante dell’impresa tramite il Cassetto Digitale dell’Imprenditore, accedendo attraverso la piattaforma Impresa Italia.
La PEC attribuita d’ufficio sarà inserita in modo automatico negli elenchi INI-PEC, quindi potrà essere utilizzato per notificare all’impresa vari tipi di atti, come ad esempio gli atti amministrativi da parte di altre PA, atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, atti giudiziari.
Per evitare le sanzioni e l’attribuzione d’ufficio, le imprese possono ancora comunicare la propria PEC al Registro Imprese e chiederne l’iscrizione.
Cos’è il domicilio digitale?
Il domicilio digitale è definito nel Codice dell’Amministrazione Digitale, all’art. 65 comma 7, come
“un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.
Cos’è la PEC?
Il domicilio digitale può essere attivato attraverso una PEC (Posta Elettronica Certificata) un sistema di posta elettronica che ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell’orario esatto di spedizione. Inoltre, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, garantisce la certezza del contenuto non rendendo possibile nessun tipo di modifica.
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