L’indennità prevista nel Decreto Aiuti verrà riconosciuta a lavoratori dipendenti, pensionati, Co.co.co, titolari di Rdc e a certe condizioni anche a disoccupati e agli autonomi. Arriverà a luglio erogato dai datori di lavoro o dall’Inps.
L’indennità prevista nel Decreto Aiuti verrà riconosciuta a lavoratori dipendenti, pensionati, Co.co.co, titolari di Rdc e a certe condizioni anche a disoccupati e agli autonomi. Arriverà a luglio erogato dai datori di lavoro o dall’Inps.
A stabilirlo è l’ultima bozza del decreto aiuti che per individuare i dipendenti beneficiari, rinvia alla stessa disciplina dello sconto contributivo dello 0,8% introdotto per quest’anno dalla legge bilancio.
Il bonus spetterà anche ai lavoratori domestici, ai titolari di Naspi e Dis-coll e RdC (a prescindere dal reddito) e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa mentre gli autonomi dovranno attendere l’adozione di un decreto interministeriale Lavoro-Economia. In tutti i casi il bonus è esentasse.
Lavoratori Dipendenti
Ai lavoratori dipendenti il bonus verrà erogato direttamente dal datore di lavoro con la busta paga del mese di luglio 2022. Per individuare i dipendenti il decreto aiuti rinvia alla stessa disciplina prevista per lo sgravio contributivo operativo quest’anno (0,8%), cioè all’art. 1 comma 121 della legge 234/2021 (legge bilancio 2022).
In particolare riceveranno il bonus tutti i lavoratori dipendenti (ad eccezione dei domestici) sia del settore privato che del pubblico impiego la cui retribuzione mensile in almeno uno dei primi quattro mesi del 2022 sia risultata inferiore a 2.692€ (cioè che abbiano beneficiato dell’esonero contributivo per almeno un mese). Non rilevano i redditi del coniuge e/o di altri familiari né eventuali altri redditi personali ancorché essi determinino il superamento del predetto limite di reddito. Per cui, ad esempio, se entrambi i coniugi sono lavoratori dipendenti, soddisfatte le predette condizioni di stipendio mensile, entrambi riceveranno l’accredito. Ovviamente il bonus spetta una sola volta anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
Attenzione. Il bonus verrà erogato in busta paga a condizione che l’interessato non lo percepisca ad altro titolo (es. perché titolare di una pensione al 30 giugno 2022). A tal fine il lavoratore dovrà rilasciare una dichiarazione al datore di lavoro.
Pensionati
Avranno diritto al bonus i titolari al 30 giugno 2022 di un trattamento pensionistico (diretto o indiretto ancorché di invalidità) o di un trattamento assistenziale (es. assegno sociale, prestazioni di invalidità civile) nonché dei trattamenti di accompagnamento alla pensione (es. ape sociale, isopensione, assegni straordinari di sostegno al reddito) che, per l’anno 2022, abbiano un reddito personale complessivo non superiore a 35mila euro (non contano i redditi del coniuge).
Ai fini del computo del reddito si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposta (come le prestazioni di invalidità civile), con esclusione del reddito della casa di abitazione, il Tfr e competenze arretrate, Anf, Auuf, assegni di guerra e le indennità di accompagnamento.
I pensionati lo riceveranno automaticamente dall’Inps con la mensilità di luglio 2022 quando, di regola, viene pagata anche la cd. «quattordicesima». Per i soggetti che non ricevono trattamenti dall’Inps, sarà il casellario centrale dei pensionati a individuare l’ente previdenziale incaricato di erogare l’indennità (es. Casse Professionali).
Disoccupati
L’indennità di 200 euro spetterà anche ai disoccupati titolari di Naspi o Dis-Coll nel mese di giugno 2022. Con una particolarità: l’indennizzo verrà riconosciuto automaticamente dall’Inps a prescindere dall’accertamento dei limiti di reddito. Idem per i lavoratori domestici (esclusi dal bonus in busta paga) e per i nuclei percettori di RdC i quali, a luglio 2022, riceveranno l’accredito a condizione che nel nucleo Isee non sia presente almeno un beneficiario che abbia già fruito dell’indennità ad altro titolo. I domestici tuttavia, a differenza dei disoccupati e titolari di RdC, dovranno presentare apposita domanda all’Inps.
Parasubordinati
Ai titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata dell’Inps l’indennità spetterà, previa domanda all’Inps, a condizione che: a) i contratti siano attivi al momento dell’entrata in vigore del decreto aiuti; b) non siano titolari di pensione; c) non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie; d) gli interessati non abbiano conseguito un reddito superiore a 35mila euro nel 2021 dai predetti rapporti di collaborazione.
Autonomi
Per i lavoratori autonomi la partita è, invece, rinviata all’adozione di un apposito decreto interministeriale Lavoro-Economia atteso entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto aiuti. Il provvedimento dovrà fissare, nei limiti della dotazione di un fondo di 400 milioni di euro, sia la misura dell’una tantum sia i criteri che le modalità di concessione a favore dei liberi professionisti (anche iscritti alle casse professionali).