I chiarimenti in un documento dell’Inps. Anche i redditi da pensione e le prestazioni di disoccupazione indennizzata come Naspi e Dis-Coll rilevano ai fini della concessione della maggiorazione di 30€ al mese per i nuclei in cui entrambi i genitori lavorano.
Anche i pensionati hanno diritto alla maggiorazione dell’assegno unico. Idem per i titolari di prestazioni di disoccupazione indennizzata come Naspi e Dis-Coll e se uno dei genitori lavora all’estero ma ha residenza fiscale in Italia. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 1714/2022 in cui fornisce alcuni dettagli in merito all’AUU.
Redditi da Lavoro
Come noto l’AUU è maggiorato in misura pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore se entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro. A tal riguardo l’Inps spiega che la condizione si intende soddisfatta se i genitori percepiscono al momento della domanda dell’AUU e per un periodo prevalente nel corso dell’anno:
- redditi da lavoro dipendente o assimilati (anche di natura stagionale);
- redditi da pensione;
- redditi da lavoro autonomo o d’impresa;
- redditi agrari
Si noti che il beneficio spetta a prescindere dall’importo dei redditi conseguiti.
La maggiorazione spetta anche:
- ai genitori che fruiscono di Naspi e Dis-Coll al momento della domanda di AUU e per un periodo prevalente nel corso dell’anno;
- ai genitori che lavorano all’estero con residenza fiscale in Italia.
La maggiorazione non spetta se il nucleo è composto da un solo genitore ancorché lavoratore.
Famiglie Numerose
L’AUU prevede maggiorazioni in funzione della numerosità del nucleo familiare. In particolare per ciascun figlio successivo al secondo spetta un incremento di 85 euro mensili che si riduce a 15 euro se l’ISEE è pari o superiore a 40.000€. E se nel nucleo ci sono quattro o più figli c’è una ulteriore maggiorazione forfettaria di 100€ mensili per nucleo.
Ebbene l’Inps spiega che ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni in argomento spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli (ad esempio, in un nucleo composto da 4 figli nel quale i 2 genitori facenti parte del nucleo ISEE hanno in comune solo 3 dei 4 figli dichiarati nella DSU, la maggiorazione spetta al 100% al genitore, madre o padre, di tutti e 4 figli presenti nel nucleo). Da segnalare, inoltre, che ai fini del conteggio dei figli si computano anche quelli, appartenenti al nucleo ISEE, che non hanno diritto all’AUU, ad esempio, perché hanno raggiunto l’età di 21 anni.
Genitori Separati
In tali casi l’AUU spetta in pari misura salvo i genitori stabiliscano di attribuirlo interamente ad uno dei due. Ciò in quanto si presume che entrambi hanno la responsabilità genitoriale o l’affidamento condiviso dei figli.
A questa regola c’è un’eccezione. In caso di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale stabilito dal giudice o per accordo tra le parti in sede di separazione o divorzio, l’assegno deve essere erogato al 100% al genitore che ha in via esclusiva la responsabilità genitoriale. L’assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
In tali situazione il genitore dovrà, quindi, optare, al momento della domanda, per l’erogazione dell’AUU al 100%.
Figli Maggiorenni che lavorano
Sui criteri di concessione dell’assegno al figlio maggiorenne sino a 21 anni che svolge un’attività lavorativa convivente con il/i genitore/i fa l’Inps spiega che questi fa sempre parte del nucleo familiare ai fini ISEE se possiede un reddito annuo complessivo lordo inferiore ad 8.000€ nell’anno della domanda di AUU. A prescindere dal carico fiscale.
Se non convive, invece, occorre pure accertare il requisito del «carico», condizione che, spiega l’Inps, si intende soddisfatta se nel secondo anno solare antecedente la domanda, il reddito complessivo lordo non sia superiore alla soglia di 4.000€. Per i figli disabili resta inteso che sia il vincolo anagrafico che quello di reddito di 8.000€ non si applica.
Raggiungimento della maggiore età
Il figlio che raggiunge la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda (del genitore) può sostituirsi al genitore presentando una domanda autonoma per conto proprio ottenendo la liquidazione della quota di assegno a lui spettante.
Se non lo fa (e quindi il genitore continua a ricevere l’assegno unico anche per la quota del maggiorenne) per garantire la prosecuzione del pagamento il genitore dovrà integrare la domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo indicando che il figlio si trova in una delle condizioni che consentono l’erogazione dell’assegno sino al 21° anno (es. prosecuzione della formazione).
L’Inps effettuerà una nuova istruttoria con riconoscimento, in caso di esito positivo, delle somme arretrate spettanti (dal mese successivo a quello di compimento della maggiore età).