Le misure contenute nello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
Congedo parentale indennizzabile per nove mesi e riconosciuto anche ai padri lavoratori autonomi finora esclusi. Sono alcune delle principali novità contenute nello schema di decreto legislativo approvato ad inizio mese dal Governo in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Il provvedimento è stato trasmesso alle commissioni di Camera e Senato per l’acquisizione dei consueti pareri di rito prima dell’adozione definitiva, attesa nel corso dell’anno.
Lavoratori Dipendenti
L’astensione facoltativa attualmente è prevista nei primi 12 anni di vita del bambino. Ogni genitore può fruire di un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi di astensione, però con il limite di 10 mesi tra i due genitori. Una mensilità aggiuntiva è possibile solo in favore del padre lavoratore dipendente che fruisca di un periodo, anche frazionato, non inferiore a tre mesi. In questo caso si può arrivare a 11 mesi. Se il genitore è «solo» (cioè in caso di morte di un genitore, abbandono del figlio da parte di un genitore, affidamento del bambino ad un solo genitore) la durata del congedo parentale è di 10 mesi. Il decreto appena approvato conferma tale disciplina innalzando da 10 mesi ad 11 mesi il congedo fruibile per il genitore «solo».
Indennità di congedo parentale
L’astensione facoltativa attualmente è indennizzata al 30% della retribuzione e coperta da contribuzione figurativa sino al 6° anno di vita del bimbo per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, trasferibile tra gli stessi (cioè può essere fruito anche interamente dalla madre o dal padre). Oltre i sei mesi (oppure se tra i 6 e gli 8 anni di vita del bimbo) il congedo è indennizzabile (sempre al 30% della retribuzione) solo se il reddito dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte il TM (cioè circa 17.000€ ai valori 2022). Tra gli 8 e 12 anni il congedo parentale non è mai indennizzabile.
Il decreto interviene, in primo luogo, riconoscendo tre mesi non trasferibili (fruibili anche contemporaneamente) di indennità di congedo parentale a ciascuno dei genitori (per un totale di sei mesi) più altri tre mesi trasferibili e fruibili in alternativa (cioè non negli stessi giorni) per un totale complessivo di nove mesi di indennità. Con la modifica, ad esempio, la madre potrà fruire fino ad un massimo di sei mesi di indennità fermo restando il diritto del padre ad un minimo di tre mesi, o viceversa. Al genitore «solo» spettano nove mesi di indennità di congedo parentale. L’indennità sarà corrisposta, inoltre, non più fino all’8° anno di vita del bambino ma sino al 12° anno (resta fermo però il vincolo reddituale se il congedo è fruito dal 6° anno di vita del bambino oppure oltre il nono mese).
L’indennità sarà anche più elevata perché calcolata considerando anche la tredicesima mensilità e «gli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al dipendente» e non comporterà più, al contrario di quanto previsto dalla disciplina vigente, riduzioni di ferie, tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
Autonomi
Novità significative per gli autonomi ai quali il decreto rimuove un altro tabù: il diritto al congedo parentale sarà riconosciuto anche ai padri lavoratori autonomi iscritti all’Inps (coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, artigiani, esercenti attività commerciali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne) alle stesse condizioni delle lavoratrici autonome. In particolare anche i padri autonomi potranno fruire di tre mesi di congedo parentale indennizzabile al 30% della retribuzione convenzionale sino al primo anno di vita del bimbo.
Peraltro in caso di fruizione da parte di entrambi i genitori (madre lavoratrice autonoma e padre lavoratore dipendente), il congedo parentale indennizzabile aumenta da un massimo di sei a nove mesi complessivi nei primi dodici anni di vita del bimbo (in luogo degli attuali tre) rinviando la possibilità di fruire di ulteriori periodi per il genitore lavoratore dipendente solo in presenza delle condizioni di reddito previste.
Professionisti
Novità anche per gli iscritti alla gestione separata Inps (non titolari di pensione o iscritti ad altra forma pensionistica) dove il congedo parentale è già riconosciuto ai padri e non è fruibile in modo non indennizzato. La modifica innalza la durata complessiva del congedo tra i due genitori (anche se in altra gestione o cassa di previdenza) da sei a nove mesi, con possibilità di fruizione, da parte di un genitore, per un periodo massimo di sei mesi. Ed, infine, anche qui viene riconosciuto con riferimento ai primi dodici anni di vita del bambino (in luogo degli attuali tre anni).