La Manovra 2022 ridisegna i contorni dell’agevolazione fiscale rivolta ai giovani locatari, innalzando l’età richiesta dai 30 ai 31 anni non compiuti, estendendo il periodo di fruizione del beneficio da 3 a 4 anni, accordandolo anche per l’affitto di una stanza e non solo. L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9/E/2022 sui bonus edilizi riepiloga le novità introdotte dalla L.n.234/2021.
Con la Legge di Bilancio 2022 il Bonus affitto dedicato ai giovani che intendono andar via di casa acquista una nuova forma: se da una parte l’art.1 comma 155, sostituendo l’art. 16-ter del TUIR, abbassa il tetto della detrazione annua del 20 % dai 2.400 euro (previsti in bozza) a 2.000 euro, dall’altra aggiunge un anno sia al requisito anagrafico che al periodo di spettanza.
I requisiti
Per accedere all’agevolazione i giovani locatori devono rispettare, ora, le seguenti condizioni:
- avere un’età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- avere un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;
- stipulare un contratto di locazione per l’intera unità immobiliare o porzione di essa – quindi anche per una camera – da destinare a propria residenza (e non più “abitazione principale”), che deve essere diversa da quella dei genitori.
Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione. Se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel primo periodo d’imposta, infatti, l’Agenzia delle Entrate verifica che gli stessi siano presenti anche negli anni successivi. Peraltro il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta.
Ad esempio, se il giovane compie 31 anni in data 30 giugno 2022 e stipula il contratto di locazione precedentemente a tale data, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, limitatamente al periodo d’imposta 2022; qualora, invece, stipuli il contratto di locazione il 30 giugno 2022 o successivamente, non potrà usufruire della detrazione in questione.
Importo della detrazione e durata
Coloro che rientreranno nella platea di beneficiari avranno diritto a una detrazione pari 991,60 euro o, se superiore, al 20 per cento delle spese del canone di locazione fino a un importo massimo, come anticipato, di 2.000 euro. L’agevolazione viene riconosciuta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto e sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste.
Resta fermo che, per fruire del beneficio, è necessario stipulare un contratto di locazione a canone concordato (ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431) e che l’immobile adibito a residenza del locatario sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.
Il caso di più locatari
La detrazione rimane suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota.
Modalità di fruizione
Per poter richiedere il bonus andrà presentata tutta la documentazione volta ad attestare all’Agenzia delle Entrate che vengono rispettati i requisiti per accedere all’agevolazione, tra cui anche il contratto d’affitto, e la detrazione potrà essere sfruttata in sede di Dichiarazione dei redditi. I moduli per la domanda saranno resi disponibili dall’Agenzia prossimamente.