Il contributo economico per i genitori disoccupati o monoreddito spetta solo se il figlio (disabile) sia fiscalmente a carico e convivente con il genitore. Il beneficio, inoltre, spetta anche agli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno a prescindere da una durata minima di permanenza. Lo rende noto, tra l’altro, l’INPS nella Circolare n. 39/2022 con la quale regola le modalità di accesso alla misura prevista per il triennio 2021-2023 dall’art. 1, co. 365 e 366 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) che eroga 150 euro mensili esentasse.
Destinatari
Il beneficio spetta al genitore (padre o madre) disoccupato (cioè privo di redditi o con redditi da lavoro dipendente non superiore a 8.145€ che scendono a 4.800€ se autonomo), o monoreddito (cioè che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale), che faccia parte di un nucleo familiare monoparentale (cioè un nucleo familiare in cui non sia presente l’altro genitore con uno o più figli disabili anche maggiorenni). L’Inps spiega che nel computo del reddito non rilevano i trattamenti assistenziali (es. invalidità civile) né il reddito derivante dalla prima casa.
Occorre il possesso di un ISEE valido non superiore a 3mila euro e il genitore deve essere residente in Italia (sia se cittadino italiano o straniero). Per gli extracomunitari, oltre alla residenza in Italia, è sufficiente il possesso di regolare permesso di soggiorno (e non è richiesta una durata minima di permanenza sul territorio italiano).
Figli conviventi
E’ necessario, infine, che nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli a carico con una disabilità riconosciuta non inferiore al 60 per cento. Questa condizione, spiega l’INPS, è soddisfatta solo se il figlio è convivente con il genitore e possiede un reddito non superiore a 4.000€ (2.840,51€ se maggiore di 24 anni).
Domande entro il 31 marzo
Per l’erogazione del beneficio il genitore deve presentare una domanda annualmente tra il 1° febbraio ed il 31 marzo corredata dall’autocertificazione dei requisiti (si veda qui per dettagli). Siccome le istruzioni attuative sono state diffuse in ampio ritardo l’INPS conferma che se l’istanza è presentata entro il 31 marzo 2022 verrà corrisposta anche l’annualità 2021 sulla base dei requisiti autocertificati al momento della domanda. Per il 2023, invece, occorre una nuova domanda tra il 1° febbraio ed il 31 marzo 2023 (con nuovo ISEE).
Misura
La misura del beneficio è graduata in funzione del numero di figli disabili a carico (sono irrilevanti eventuali altri figli normodotati): se è uno spettano 150€ mensili; se sono due spettano 300 euro mensili; se sono tre o più spettano 500 euro mensili.
L’importo, esente dal prelievo fiscale, è erogato mensilmente dalla mensilità di gennaio per l’intera annualità ed è cumulabile, peraltro, con il reddito di cittadinanza.
Nel caso di temporaneo ricovero del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il beneficiario ha l’obbligo di informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.
Limite di plafond
Esiste un vincolo di bilancio pari a 5 milioni di euro annui. Qualora le risorse fossero insufficienti verrà data priorità ai nuclei con ISEE più basso; a parità di ISEE verrà data priorità ai nuclei con minori non autosufficienti e a seguire si utilizzerà il criterio della gravità della disabilità (grave o media).