Una breve guida per comprendere come si calcola l’assegno unico e relative maggiorazioni per i figli disabili. La misura spetta anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età a condizione che il figlio risulti ancora a carico.
La riforma dei sostegni alla famiglia contenuta nel d.lgs. n. 230/2021 prevede per ciascun figlio con disabilità, una maggiorazione (in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%) dell’assegno unico rispetto agli importi riconosciuti ai figli minorenni e maggiorenni sino a 21 anni, graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità (media, grave o non autosufficiente). Inoltre introduce un assegno mensile per i figli maggiorenni (senza maggiorazione) da corrispondere anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età a condizione che il figlio risulti ancora a carico fiscalmente.
Si ricorda che, in base all’articolo 12, comma 2, del Tuir, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).
Importo Base
Per determinare l’importo spettante ai figli disabili occorre, pertanto, partire dai valori “base” previsti per i figli (minori e maggiorenni non oltre i 21 anni normodotati) che sono a loro volta agganciati all’ISEE del nucleo familiare.
Come già analizzato l’ISEE del nucleo familiare del richiedente non è superiore a 15.000 euro spetta per ogni figlio minorenne un assegno mensile di 175 euro; l’importo decresce al crescere dell’ISEE sino ad un minimo di 50€ in corrispondenza di un ISEE superiore a 40.000 euro (o in assenza di ISEE).
Per i maggiorenni fiscalmente a carico l’assegno spetta (a determinate condizioni) sino ai 21 anni e gli importi oscillano tra un massimo di 85€ mensili (se l’ISEE non supera i 15.000€) ed un minimo di 25 euro mensili (se l’ISEE superiore a 40.000€ o senza ISEE) per ciascun figlio.
Figli con disabilità
In considerazione di quanto sopra esposto per ciascun figlio con disabilità gli importi sono determinati nelle seguenti misure:
- Se il figlio è minorenne all’importo base dell’assegno unico si aggiunge una maggiorazione graduata in funzione della gravità della disabilità: 105 euro al mese se il figlio è non autosufficiente; 95 euro al mese se la disabilità è grave; 85 euro al mese se la disabilità è media. La definizione della disabilità grave, media e di non autosufficienza è quella contenuta nell’allegato 3 al D.P.C.M. n. 159 del 2013:;
- Se il figlio ha un’età compresa tra 18 e 21 anni all’importo base previsto per i figli maggiorenni normodotati si aggiunge una maggiorazione (fissa) di 80 euro al mese;
- Se il figlio ha un’età pari o superiore a 21 anni (e fiscalmente a carico) l’assegno unico spetta nella misura compresa tra 85 euro mensili (con ISEE pari o inferiore a 15.000 euro) e 25 euro mensili (con ISEE pari o superiori a 40.000 euro). Il valore è proporzionato ai livelli dell’ISEE e non gode di ulteriori maggiorazioni;
- Va considerato, inoltre, che per ciascun figlio successivo al secondo spetta una maggiorazione da 85 a 15 euro sempre graduata in funzione dell’ISEE. Ciò significa che se ci sono due figli minorenni normodotati ed un terzo disabile gli importi sopra esposti, riferibili al figlio disabile, devono essere ulteriormente maggiorati di un importo compreso tra 85 e 15 euro mensili sempre in funzione dell’ISEE.
Occorre, infine, ricordare che per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni spetta, oltre all’assegno unico, anche la detrazione fiscale base per i figli a carico (950€ annui) che non è stata abrogata dalla riforma. Per questo motivo dal 21° anno la prestazione si riduce nettamente rispetto ai figli con età inferiore a 21 anni. Qui, infatti, l’assegno unico ha la funzione di assorbire non solo gli assegni familiari ma anche le detrazioni per i figli a carico.