Assegno unico, Niente domande prima della nascita del figlio

I chiarimenti nelle FAQ INPS per la presentazione delle domande in attesa della pubblicazione della Circolare attuativa. Anche se l’assegno decorre dal settimo mese di gravidanza i genitori non potranno inoltrare l’istanza prima dell’attribuzione del codice fiscale al figlio.

La domanda di Assegno Unico può essere presentata anche in assenza dell’attestazione ISEE. Tuttavia, in tal caso, le famiglie conseguiranno il beneficio nella misura minima (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni). Inoltre anche se la misura decorre dal settimo mese di gravidanza la domanda va inoltrata non prima della nascita del figlio. 

Lo rende noto, tra l’altro, l’INPS nelle FAQ pubblicate la scorsa settimana a supporto dell’utenza nelle more dell’emanazione dell’apposita circolare attuativa. La misura, come noto, decollerà dal 1° marzo 2022 ma i genitori possono già presentare le domande a partire dal 1° gennaio 2022 utilizzando l’applicativo già reso disponibile dall’ente di previdenza.

Domanda annuale

La domanda va presentata ogni anno a partire dal mese di marzo ed ha validità annuale. Copre cioè le mensilità tra il 1° marzo dell’anno corrente ed il 28 febbraio dell’anno successivo. Se è presentata entro il 30 giugno vengono riconosciuti anche gli arretrati sin dal 1° marzo. In caso contrario decorre dal mese successivo (es. domanda prodotta il 1° luglio, decorrenza dal 1° agosto). Per quanto riguarda la tempistica dell’accredito delle somme l’INPS spiega che per le domande presentate a gennaio e febbraio di quest’anno i pagamenti cominceranno a essere erogati tra il 15 e il 21 marzo. A regime il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda (es. domanda a marzo, accredito a fine aprile).

Donne in gravidanza

La misura dell’assegno unico è graduata in funzione dell’ISEE del nucleo familiare. Avendo natura universalistica può essere presentata anche in assenza dell’ISEE accedendo, in tal caso, all’importo minimo previsto (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni). E’ possibile, spiega l’INPS, presentare l’Isee successivamente aggiornando l’importo dell’assegno in base al valore ISEE per il proprio nucleo familiare. Anche qui la salvaguardia: chi presenta l’ISEE entro il 30 giugno 2022 potrà ottenere i maggiori importi spettanti in base al valore dell’ISEE presentato a decorrere dal mese di marzo 2022.

Assegno temporaneo

La domanda va presentata anche dai nuclei familiari che percepiscono l’assegno temporaneo (beneficio che verrà riconosciuto d’ufficio anche per le mensilità di gennaio e febbraio 2022, anziché sino a dicembre 2021).
Esentati i titolari di RdC

Sono esentati dalla presentazione della domanda i percettori di RDC. Questi nuclei per gennaio e febbraio continueranno a ricevere l’integrazione dell’assegno temporaneo e successivamente riceveranno d’ufficio l’assegno unico direttamente sulla carta RDC.

Modalità di pagamento

L’assegno è erogato interamente ad uno dei genitori richiedenti ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra i due genitori. Per semplificare, pertanto, fermo restando un diverso accordo: a) se i genitori sono coniugati o conviventi il pagamento può essere disposto al 100% a favore di uno solo di essi; b) se sono divorziati, separati o non conviventi è possibile chiedere il pagamento ripartito.

A questa regola c’è un’eccezione: se il minore è in affidamento esclusivo il pagamento in misura intera spetta al genitore affidatario. Se è in affidamento condiviso, in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.

Il pagamento avviene sul conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, Conto corrente estereo area SEPA, Carta prepagata con Iban. I conti devono essere intestati al richiedente o all’altro genitore (se viene scelta la ripartizione dell’importo).

Misure abrogate

Confermate pure le misure abrogate: il premio alla nascita, l’assegno di natalità, gli ANF per i nuclei familiari con minori o orfanili e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. E’ abrogato anche il bonus tre figli, mentre rimarrà in vigore la maternità comunale di 1.700 euro ed il bonus nido.


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