Sulla fruizione dei tre mesi aggiuntivi di congedo di maternità per lavoratrici autonome e professioniste l’INPS interviene con le prime istruzioni (circolare n. 1/2022). La misura è quella introdotta dall’ultima Legge di Bilancio (L. n. 234/2021) approdata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre scorso e il cui testo definitivo, sul punto, non ha riservato sorprese rispetto a quanto si leggeva nello schema trasmesso dal Consiglio dei Ministri al Parlamento ad ottobre.I tre mesi in più a titolo di indennità di maternità, rispetto ai 5 già a disposizione fruibili prima e dopo il parto, sono concessi alle lavoratrici – e a certe condizioni anche ai lavoratori – iscritte alla Gestione Separata, alle autonome e imprenditrici inscritte alle gestioni autonome INPS e alle libere professioniste con cassa che, nell’anno precedente al periodo di maternità, abbiano percepito un reddito inferiore a 8.145 euro (art. 1, comma 239 legge 234/2021).
Nel documento di prassi c’è spazio anche per le indicazioni operative relative al congedo di paternità in favore dei lavoratori dipendenti, 10 giorni per l’obbligatorio e uno per il facoltativo, che dopo un decennio di sperimentazione la Manovra 2022 ha finalmente messo a regime (art. 1 comma 134).
Congedo di maternità: a chi spettano i tre mesi aggiuntivi
A beneficiare dal 1° gennaio di quest’anno dei tre mesi extra, da aggiungersi alla fine dei 5 mesi già spettanti, sono in particolare:
- le lavoratrici, autonome nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritte in via esclusiva alla gestione separata INPS;
- le iscritte alle gestioni autonome INPS (commercianti, artigiane, coltivatrici dirette, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne);
- le libere professioniste iscritte alle casse o agli enti di previdenza riconosciuti dalla legge di cui all’Allegato D del Dlgs n. 151/2021, competenti alla corresponsione dell’indennità.
Per costoro la maternità deve aver avuto inizio in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022, o anche antecedente, purché il periodo indennizzabile non sia esaurito all’inizio di quest’anno.
Nell’anno precedente a quello della domanda di estensione del periodo, tuttavia, le interessate devono aver dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro, da rivalutare annualmente in base alla variazione dei prezzi al consumo.
Del prolungamento possono beneficiare anche i padri, lavoratori autonomi o parasubordinati e sempre nel rispetto del requisito reddituale, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono o, ancora, in ipotesi di affidamento esclusivo del bambino. Resta salvo, sia per le madri che per i padri, il requisito della regolarità contributiva che, già verificato al momento della concessione dell’indennità, non dovrà essere accertato nuovamente in sede di esame della domanda di prolungamento.
Congedo di paternità obbligatorio: la misura è diventata strutturale
Disco verde anche per il congedo di paternità obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dalla Legge n. 92/2012 e prorogato con alcune modifiche fino ad oggi, che con l’ultima Manovra diventa strutturale: 10 giorni concessi al padre in coda al periodo già accordato alla madre, ma fruibili a prescindere dal diritto della stessa al congedo obbligatorio.
Possibile anche un giorno in più a titolo di congedo facoltativo, ma che in tal caso non si configura quale diritto autonomo ed è quindi sfruttabile unicamente previo accordo con la madre e in sua sostituzione. Sia l’obbligatorio che il facoltativo, tra l’altro, sono fruibili entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, da far decorrere, in caso di morte perinatale, dalla data di decesso.
È stata infatti la Legge di Bilancio 2021 che, oltre ad elevare il periodo indennizzabile da 7 a 10 giorni, con possibile estensione a undici, ha esteso la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.
Il padre lavoratore dipendente, per il periodo di congedo obbligatorio, ha diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione e alla relativa contribuzione figurativa. Per le indennità anticipate dal datore di lavoro, che potrà rifarsi sull’Istituto in sede di pagamento dei contributi, il lavoratore deve comunicare in forma scritta a quest’ultimo preventivamente i giorni in cui intende fruirne. Viceversa, devono presentare apposita domanda telematica all’INPS i lavoratori che ricevono direttamente il pagamento dall’Istituto.