Niente Irpef sulla liquidazione anticipata della Naspi se il percettore destina l’intera somma alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Lo rende noto l’INPS nella Circolare n. 178/2021 in cui spiega che per attivare il beneficio l’interessato deve allegare, tra l’altro, alla domanda un’autocertificazione in cui attesta la destinazione dell’importo entro il termine per la dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.
Liquidazione anticipata
L’articolo 1, co. 12 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha previsto che la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione di disoccupazione Naspi si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche quando la stessa è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 155130 del 17 giugno 2021, ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione della misura.
In particolare ai fini dell’esenzione l’interessato è tenuto ad allegare unitamente alla domanda di anticipazione richiesta all’INPS i seguenti documenti:
- a) attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
- b) stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
- c) autocertificazione, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione.
L’Inps spiega che in assenza della predetta documentazione non sarà possibile riconoscere l’esenzione ai fini IRPEF dell’anticipazione Naspi in un’unica soluzione. In tal caso, pertanto, la prestazione verrà erogata al netto del prelievo fiscale.
Divieto di rioccupazione
Resta inteso che se il beneficiario si rioccupi con contratto di lavoro subordinato (anche a termine) durante il periodo teorico di spettanza della Naspi (massimo 2 anni) sarà tenuto alla restituzione integrale dell’intero beneficio ottenuto salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia stato instaurato con la società cooperativa della quale ha sottoscritto una quota.
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