Precisazioni INPS sui requisiti per beneficare della nuova misura valida sino al 31 dicembre 2021. Per i potenziali beneficiari degli ANF l’Assegno Temporaneo sarà procedibile solo in caso di reiezione della domanda di ANF.
Niente assegno temporaneo ai nuclei familiari che rientrano anche solo potenzialmente nel perimetro di applicazione degli ANF.
Se l’INPS, infatti, rileverà che uno dei genitori appartiene ad una categoria di soggetti potenzialmente coinvolti negli ANF (es. lavoratore dipendente, collaboratore o professionista iscritto alla gestione separata, lavoratore agricolo, eccetera) rigetterà l’istanza finché lo stesso non avrà presentato domanda per l’ANF ed essa non sarà stata respinta per assenza di uno dei requisiti di legge.
Lo rende noto l’INPS nel messaggio n. 3100/2021 in cui spiega che il supplemento di istruttoria è necessario in quanto non è agevole accertare ex ante ed in modo automatizzato l’assenza di uno o più requisiti per gli ANF.
Assegno temporaneo
I chiarimenti riguardano l’assegno temporaneo introdotto dal dl n. 79/2021 convertito con legge n. 112/2021 dal 1° luglio al 31 dicembre 2021. L’assegno, come già indicato nella Circolare Inps 93/2021, spetta per i figli a carico minori di 18 anni ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare e che abbiano un ISEE inferiore a 50mila euro annui.Di conseguenza non hanno diritto all’assegno temporaneo (in quanto rientranti nel perimetro di applicazione degli ANF):
- lavoratori dipendenti e titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente;
- lavoratori iscritti alla Gestione separata;
- lavoratori agricoli;
- lavoratori domestici e domestici somministrati;
- lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti;
- lavoratori in aspettativa sindacale;
- lavoratori marittimi;
- lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di Naspi o disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, IMA;
- lavoratori assistiti da assicurazione TBC.
Essendo esclusi dagli ANF, l’Assegno Temporaneo spetta invece alle seguenti categorie di soggetti:
- ai nuclei familiari di lavoratori autonomi;
- ai nuclei familiari di soggetti richiedenti in stato di inoccupazione;
- a coloro che beneficiano degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo);
Platee soggette agli ANF
Vi è tuttavia un’altra categoria più difficile da individuare. Si tratta, infatti, di quei nuclei che pur appartenendo ad una o più categorie beneficiarie degli ANF (es. lavoratori dipendenti, iscritti alla gestione separata, eccetera) non ne possono fruire per assenza di uno o più requisiti di legge (es. per superamento del reddito, mancanza della copertura contributiva, eccetera).
Anche in tali casi spetta l’Assegno Temporaneo tuttavia la domanda verrà respinta in via precauzionale dall’INPS finché l’interessato non presenterà domanda di ANF e solo in caso di relativo rigetto la domanda di Assegno Temporaneo potrà essere riesaminata (d’ufficio o su richiesta dello stesso utente). Questo supplemento di indagine, spiega l’INPS, è necessario perché non è agevole l’accertamento ex ante, in modo automatizzato, dell’assenza di uno o più requisiti per beneficiare dell’ANF; inoltre l’interessato potrebbe presentare la domanda di ANF nei successivi cinque anni (termine prescrizionale).
In questo modo, ad esempio, potrà essere valutata positivamente e dar luogo ad accoglimento della domanda di Assegno Temporaneo la situazione di una lavoratrice madre che, per il periodo oggetto di domanda di ANF, si trovi in congedo parentale facoltativo in assenza della retribuzione; tale lavoratrice infatti non potendo accedere all’ANF (domanda di ANF “respinta”), resterebbe priva di tutela per i figli minori.
Recuperi
In ogni caso ove si accerti un pagamento indebito di Assegno Temporaneo, già avvenuto per un nucleo che, invece, avrebbe potuto beneficiare di ANF avendone potenzialmente il diritto (in presenza della domanda di ANF o anche in assenza di domanda), l’INPS procederà al recupero del beneficio.