Assegno Unico: arretrati in salvo entro 30 settembre

Il 30 settembre è la soglia limite entro la quale potrà essere richiesto all’INPS l’Assegno Unico temporaneo per i figli minori con la garanzia di ricevere non solo mensilità da settembre a dicembre, ma anche quelle arretrate di luglio e agosto. Coloro che invece dovessero presentare domanda dopo il 30 settembre, potranno contare soltanto su erogazioni “in parallelo” con la richiesta effettiva, che saranno quindi accreditate a partire dal mese stesso della domanda, ma senza gli arretrati.

Le prime indicazioni ufficiali dell’INPS relative all’Assegno Unico “ponte” destinato alle famiglie con figli minori sono arrivate col messaggio 2371 dello scorso 22 giugno. L’Assegno “temporaneo”, così definito perché anticipa in via provvisoria il vero Assegno Unico universale che scatterà dal gennaio 2022, è divenuto operativo dal 1° luglio e sarà valido sino al 31 dicembre 2021. Trattandosi appunto di misura “ponte”, limitata esclusivamente al semestre luglio-dicembre 2021, riguarda una platea più ristretta di beneficiari al confronto con quella che sarà coinvolta dall’Assegno universale.

Quella del 30 settembre rappresenta quindi una scadenza “di passaggio” che non segna la fine del beneficio ponte, ma solo una tappa intermedia: di fatto tutte le domande di assegno che perverranno all’INPS fino al 31 dicembre 2021 saranno valide (stanti i requisiti); la differenza però, come abbiamo detto, è che facendo richiesta entro il 30 settembre si avrà diritto, in deroga al principio secondo il quale l’assegno decorre dal mese stesso di presentazione della domanda, anche alle due mensilità arretrate di luglio e agosto.

Entriamo adesso un po’ più nel dettaglio. Anzitutto va precisato che l’erogazione dell’Assegno temporaneo è prevista solo se alla base ci sono due requisiti fondamentali, ovvero:

  • la presenza nel nucleo di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido;
  • e se la famiglia non è già beneficiaria dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (in buona sostanza l’Assegno al Nucleo Familiare Lavoratori Dipendenti).


C’è poi tutto il comparto dei requisiti “logistici”, per così dire, che l’INPS nel messaggio del 22 giugno ha elencato così:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.


Per rendere l’idea del meccanismo possiamo fare qualche esempio pratico ricavato dalla tabella complessiva allegata al testo normativo che riporta tutte le fasce ISEE coi relativi importi spettanti (resta inteso che l’erogazione è destinata a ciascun figlio minore, quindi la famiglia riceverà tanti assegni quanti sono i figli, ma ovviamente più cresce l’ISEE più si abbassa l’importo dell’assegno).

Soglia ISEEImporto mensile per nuclei con al massimo due figliImporto mensile per nuclei con almeno tre figli
Fino a 7.000 €167,5 € a figlio217,8 € a figlio
da 8.400 a 8.500 €151,8 €197,3 €
da 13.300 a 13.400 €100,5 €130,6 €
da 18.400 a 18.500 €76,3 €99,2 €
da 23.700 a 23.800 €64,8 €84,6 €
da 27.100 a 27.200 €57,5 €75,3 €
da 36.300 a 36.400 €37,8 €49,9 €

 
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